Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti — il GPSR — non ha un «articolo etichettatura». Gli obblighi sono distribuiti fra fabbricante, importatore e persona responsabile. Qui sono raccolti tutti, ciascuno con l'articolo da cui deriva.
Le indicazioni da apporre dipendono meno dal prodotto che dal ruolo. L'articolo 13, paragrafo 1, è esplicito: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio è considerata fabbricante ed è soggetta agli obblighi del fabbricante previsti dall'articolo 9.
È l'errore di valutazione più frequente nella vendita online. Far produrre da un fornitore e rivendere con il proprio marchio significa portare gli obblighi dell'articolo 9, non quelli alleggeriti del distributore previsti dall'articolo 12.
Il suo marchio su un prodotto fabbricato da altri: lei è fabbricante ai sensi del regolamento, con analisi dei rischi, documentazione tecnica ed etichettatura.
Il prodotto deve recare un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione e che il consumatore possa vedere e leggere facilmente. Gli orientamenti della Commissione indicano il codice a barre come esempio di «altro elemento».
Quando le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni richieste figurano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Questo elemento è la base della tracciabilità: è il numero che si cita in una notifica di incidente ai sensi dell'articolo 20 e in un avviso di richiamo.
Queste informazioni vanno apposte sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Cosa conti come indirizzo elettronico è più stretto di quanto si creda. Gli orientamenti della Commissione lo dicono: può essere un indirizzo di posta elettronica oppure una sezione dedicata del suo sito che consenta ai consumatori di contattarla direttamente e facilmente; un sito internet non basta di per sé se non permette una comunicazione diretta con lei.
Un collegamento alla home page non soddisfa l'articolo 9, paragrafo 6. Un modulo di contatto su una pagina dedicata, o un vero indirizzo di posta elettronica, sì.
Se c'è un importatore — cioè qualcuno che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo — questi indica a sua volta il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo elettronico, sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.
L'articolo 11, paragrafo 3, contiene una frase che la pratica dimentica volentieri: gli importatori assicurano che nessuna etichetta aggiuntiva occulti le informazioni prescritte dal diritto dell'Unione presenti sull'etichetta del fabbricante. Un'etichetta «importatore» incollata sopra l'indirizzo del fabbricante è quindi una violazione a sé stante.
Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, compresi l'indirizzo postale e quello elettronico, della persona responsabile sono indicati sul prodotto o sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento.
Si noti l'elenco più ampio: per la persona responsabile il collo — cioè l'imballaggio di spedizione — è espressamente citato. Questa possibilità non esiste per i contatti del fabbricante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6.
Instilus non è una persona responsabile e non fornisce quel ruolo. La designazione spetta a lei.
L'articolo 9, paragrafo 7, richiede che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Per l'Italia la risposta non viene solo dal GPSR. L'articolo 9 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) stabilisce che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana, e che quando le indicazioni sono apposte in più lingue quella italiana deve avere caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre.
L'obbligo dell'articolo 9, paragrafo 7, non si applica quando il prodotto può essere usato in modo sicuro e conforme alla destinazione prevista dal fabbricante senza tali istruzioni. Gli orientamenti citano i prodotti i cui rischi sono ben noti ai consumatori e fanno esplicitamente l'esempio dei coltelli.
L'importatore porta lo stesso obbligo per via dell'articolo 11, paragrafo 4; il distributore, invece, verifica prima di mettere il prodotto a disposizione che fabbricante e importatore lo abbiano rispettato (articolo 12, paragrafo 1).
Avvertenze passate alla traduzione automatica sono esattamente ciò che fallisce qui. Su cosa avvertire decide il fabbricante, e la formulazione dovrebbe essere riletta da qualcuno la cui lingua di lavoro è l’italiano.
L'articolo 21 consente di mettere «anche» a disposizione in formato digitale le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, mediante soluzioni tecniche elettroniche chiaramente visibili sul prodotto. La parola che conta è «anche».
Anche la versione digitale deve essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, stabilita dallo Stato membro interessato, compresi i formati accessibili alle persone con disabilità. Un QR code si aggiunge all’etichetta; non la sostituisce.
La formulazione cambia a seconda dell'indicazione. L'elemento identificativo può lasciare il prodotto quando «le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono» (articolo 9, paragrafo 5). I contatti del fabbricante e dell'importatore possono lasciarlo «qualora ciò non sia possibile» (articoli 9, paragrafo 6, e 11, paragrafo 3).
Gli orientamenti della Commissione restringono nettamente questo margine: la decisione spetta a lei entro il quadro dato, dovrebbe essere in grado di giustificarla in caso di contestazione, e in linea di principio solo le dimensioni del prodotto — e quindi non, per esempio, ragioni estetiche o simili — possono giustificare lo spostamento di alcune informazioni richieste dal prodotto all'imballaggio o ad altri documenti di accompagnamento.
«Rovinerebbe il design» è esattamente il motivo che la Commissione esclude espressamente.
Queste informazioni devono comparire «in modo chiaro e visibile». L'articolo 22, paragrafo 9, impone specularmente ai fornitori di mercati online di progettare la propria interfaccia in modo da consentire agli operatori di fornire queste quattro indicazioni e da garantire che siano visualizzate o comunque facilmente accessibili ai consumatori nel punto in cui il prodotto è offerto. È la ragione per cui Amazon, Etsy ed eBay hanno campi dedicati.
Chi vende su un proprio sito non ha una piattaforma che gli prepari i campi: l'articolo 19 si applica lo stesso, e le quattro indicazioni vanno inserite nella scheda prodotto.
Un elemento identificativo, per esempio un numero di tipo, di lotto o di serie (articolo 9, paragrafo 5); il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante con indirizzo postale ed elettronico (articolo 9, paragrafo 6); gli stessi dati per l'importatore se c'è (articolo 11, paragrafo 3); e i dati della persona responsabile (articolo 16, paragrafo 3). Si aggiungono istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, salvo che il prodotto possa essere usato in sicurezza senza di esse.
Nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione (articolo 9, paragrafo 7). Per l'Italia, l'articolo 9 del Codice del consumo impone inoltre che tutte le informazioni destinate ai consumatori siano rese almeno in lingua italiana. Per un altro mercato la questione va verificata separatamente.
Solo se il prodotto stesso non lo consente. Gli orientamenti della Commissione indicano che in linea di principio solo le dimensioni del prodotto — e non ragioni estetiche o simili — possono giustificare lo spostamento sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, e che lei deve poter giustificare la scelta in caso di contestazione.
No. L'articolo 21 ammette i formati digitali soltanto «anche», cioè in aggiunta alle informazioni richieste dagli articoli 9, 11 e 16, e richiede che anche la versione digitale sia nella lingua stabilita dallo Stato membro.
Non da solo. Secondo gli orientamenti della Commissione va bene un indirizzo di posta elettronica, come pure una sezione dedicata del sito che consenta al consumatore di contattarla direttamente; un sito che non permette una comunicazione diretta non basta.
Sì. L'articolo 16, paragrafo 3, cita il prodotto, il suo imballaggio, il collo o un documento di accompagnamento. Questo elenco non vale per i contatti del fabbricante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6.
Il GPSR Listing Information Pack (24 $) prende i dati che inserisce lei stesso, li adatta ai campi di Amazon, Etsy, eBay e Shopify e ne ricava un’etichetta pronta da stampare e un’immagine di sicurezza. Le sue avvertenze non vengono né verificate, né accorciate, né tradotte.